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Trasporto conto terzi

Costituisce esercizio della professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi l’attività di chi esegue, mediante autoveicoli, il trasferimento di cose da un luogo all’altro a fronte del pagamento di un corrispettivo da parte del committente.

Quindi:

  • iscrizione all’albo degli autotrasportatori ai sensi della Legge 6 giugno 1974, n. 298;
  • possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395 per veicoli con massa a pieno carico fino a 1.5 tonnellate;
  • possesso del requisito di onorabilità e dei requisiti di capacità finanziaria e di idoneità professionale ai sensi dell’articolo 4 ss. del D.Lgs 22 dicembre 2000, n. 395 per veicoli con massa a pieno carico superiore a 1.5 tonnellate.

L’impresa deve avere la disponibilità di almeno un autoveicolo immatricolato ad uso trasporto merci e deve indicare la persona che dirige, in maniera continuativa ed effettiva, l’attività di trasporto in qualità di preposto. La persona incaricata può dirigere l’attività di trasporto di una sola impresa.

 

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